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giurisprudenza

Sulla competenza territoriale del TAR per le controversie sul giudizio di non ammissione agli orali degli esami di avvocato (Cons. Stato Sez. IV, 31 marzo 2010, n. 1827)

La pronuncia in commento si esprime, ribadendo il consolidato orientamento, in merito alla competenza territoriale dei TTAARR chiamati a conoscere della legittimità di un provvedimento di non ammissione/esclusione di un candidato in fattispecie di esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense.
Nel caso, il candidato non è stato ammesso alle prove orali, dopo aver svolto le prove scritte presso la Corte di Appello di Napoli; come noto, a seguito della novella legislativa del 2003 (d.l. n. 112 del 2003 convertito nella l. n. 180 del 2003), gli elaborati vengono corretti da una Commissione costituita presso altra Corte d’Appello, che nella fattispecie sottoposta era quella di Milano.
Il ricorso in oggetto era invece stato proposto dinanzi al TAR Sicilia, sede di Catania.
Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla competenza a seguito di istanza dell’Amministrazione costituita, richiamando una sua recente decisione (Consiglio di Stato, sez. IV, 18 gennaio 2010, n. 141), ha ribadito che deve ritenersi unicamente competente il Giudice del luogo in cui il candidato ha svolto le prove d’esame, e quindi della Corte d’Appello di appartenenza, in quanto “è quest'ultimo organo che provvede a svolgere le funzioni decisive sul piano giuridico, ammettendo i candidati alle prove orali, sicché gli effetti dell'atto di esclusione da tali prove, si producono in via immediata e diretta nel medesimo ambito territoriale in cui, in precedenza, sono stati presi i provvedimenti di ammissione alla sessione di esami e si sono svolte le prove scritte” (così Consiglio di Stato, n. 141/2010); le operazioni di correzione, di contro, “assumono una valenza meramente accessoria e strumentale rispetto all'adozione dei provvedimenti intermedi e finali attribuiti alla sua esclusiva competenza”.
Tale pronuncia lambisce quindi l’annoso tema del cd. “forum shopping”, per il quale il ricorrente propone il gravame non già dinanzi al foro competente per territorio, bensì ad altro che persegua orientamenti maggiormente favorevoli al suo interesse; nella prassi tale opzione consente quantomeno (ovvero, sempre che l’Amministrazione e/o i controinteressati eccepiscano ritualmente l’incompetenza) di ottenere una pronuncia in via cautelare sulla questione sottoposta, prima della remissione dell’affare al giudice competente, secondo il risalente ma ancora valido insegnamento del Consiglio di Stato, ad. plen. n. 2 del 20 gennaio 1997.

A cura di Mauro Mammana