Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Sulla debenza degli interessi legali sul credito restitutorio del professionista per i contributi dovuti a seguito di iscrizione tardiva ma non versati (Cass., Sez. Lav., 22 luglio 2010, n. 17232)

Si segnala questa pronuncia della Sezione Lavoro della Corte relativa ad un caso alquanto singolare.
Un professionista che era iscritto all’Albo, ma che non aveva effettuato l’iscrizione alla Cassa forense aveva proposto domanda alla Cassa medesima di regolarizzare la sua posizione a mezzo dell’iscrizione tardiva ai sensi dell’art. 15 L. 11 febbraio 1992, n. 141; allo stesso tempo il professionista, che si era cancellato dall’Albo, aveva azionato procedimento giurisdizionale contro la Cassa medesima per far accertare che la restituzione dei contributi dovuti per l’iscrizione tardiva (ma non versati) dovesse essere maggiorata con il favore degli interessi legali (art. 21 L. 20 settembre 1980, n. 576) in modo che il credito risultante fosse compensato con il credito della Cassa.
La domanda veniva accolta in primo grado con il riconoscimento a favore del professionista del credito per interessi. In appello il Tribunale ebbe invece a modificare la pronuncia escludendo quindi il riconoscimento degli interessi legali sul credito restitutorio.
Approdata la vertenza in Cassazione, la pronuncia di appello è stata confermata escludendo la decorrenza degli interessi sul credito restitutorio del professionista in mancanza del versamento delle somme dovute per l’iscrizione tardiva.

Avv. Niccolò Andreoni