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giurisprudenza

Sulla esclusione dell’applicabilità dell’art. 68 L.P. se l’accordo transattivo delle parti non è diretto a sottrarre al giudice anche la pronuncia sulle spese (Cass., Sez. II, 12 giugno 2010, n. 14193)

L’art. 68 del R.D.L. n. 1578/1933 (Legge Professionale Forense) che in caso di transazione consente all’avvocato di agire anche nei confronti dell’avversario del proprio cliente per il pagamento delle proprie spettanze, non può trovare applicazione nel caso in cui il giudicante che definisce la causa, pur dando atto dell’avvenuto pagamento della sorte capitale e della conseguente cessazione della materia del contendere, provveda tuttavia sulle spese, ancorché queste ultime vengano compensate.
E’ quanto ha ribadito con l’ordinanza sopra emarginata la Corte di Cassazione, specificando che l’obbligazione solidale di cui al predetto art. 68, facente carico alle parti che hanno transatto, può sussistere soltanto qualora il procedimento sia definito con una transazione che sottragga al giudice non solo la definizione del giudizio ma anche la specifica pronuncia sulle spese, a nulla rilevando che la causa, una volta raggiunto l’accordo transattivo, sia proseguita per errore o meno.

A cura di Guendalina Carloni