Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Sulla illegittimità del provvedimento di non ammissione alle prove orali dell’esame di avvocato (TAR Piemonte, Sez. I, 12 ottobre 2005, n. 2904)

Il provvedimento di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense è da ritenersi illegittimo allorché la relativa commissione abbia valutato le prove scritte di un numero di candidati superiore al contingente massimo (trecento unità) stabilito dalla legge.
È questa la lettura ermeneutica data dalla sentenza del TAR Piemonte all’articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36: “tale articolo, sostituito prima dall’articolo 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242 e, successivamente, dall’articolo 1 bis del decreto legge 21 maggio 2003, n. 112, disciplina, tra l’altro, la nomina delle sottocommissioni d’esame e prevede, al comma 8, che a ciascuna sottocommissione non possa essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento”.
Nella fattispecie sottoposta all’esame del Tribunale amministrativo, la sottocommissione de qua si era occupata di un bacino comprensivo di 359 candidati, superando, quindi, il limite legale previsto: la stessa, tuttavia, sosteneva che si trattasse di una mera irregolarità e non anche di un vizio censurabile con l’illegittimità dei provvedimenti consequenziali.
Il Collegio giudicante ha ritenuto di non poter condividere la tesi della mera irregolarità sulla base di due argomentazioni:
1. in primo luogo, il dato testuale della legge – “a ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento” – tale da non ammettere deroghe di sorta;
2. in secondo luogo, “tale disposizione deve essere letta congiuntamente all’articolo 23, comma 4, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, come sostituito dall’articolo 6 della legge 27 giugno 1988, n. 242, che fissa in sei mesi dalla conclusione delle prove il termine finale per la revisione dei lavori scritti, salvo proroga di ulteriori novanta giorni”
Dalle argomentazione richiamate, il Collegio infatti, ha ritenuto di poter evincere il chiaro disegno legislativo volto a garantire, da un lato la celerità delle operazioni di revisione delle prove scritte e, dall’altro, attraverso la previsione del numero massimo di candidati scrutinabili dalla singola sottocommissione, che tale esigenza di solerzia non vada a discapito dell’accuratezza delle operazioni e della ponderazione dei conseguenti giudizi.
Conclude, quindi, il TAR Piemonte, che tali condizioni non possono essere garantite laddove il numero dei candidati assegnati alla sottocommissione superi, come nel caso di specie, di quasi il 20% il limite massimo previsto dalla legge.
La sentenza del TAR Piemonte supera anche il tradizionale arresto del Consiglio di Stato, (sez. IV, sentenza 17 settembre 2004 n. 6155), in tema di sindacabilità dei tempi medi di correzione degli elaborati dei candidati: secondo l’insegnamento di Palazzo Spada, infatti, “sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo dei tempi medi di correzione degli elaborati” (cfr. IV, ordinanza 7 febbraio 2003 n. 470; ordinanza 29 gennaio 2004, n. 385).

A cura di Ilaria Chiosi

Allegato:
2904-2005