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giurisprudenza

Sulla illegittimità dell’accertamento tributario allo studio associato fondato sugli studi di settore senza la preventiva ispezione del fisco (Cass., Sez. Un., 20 gennaio 2011, n. 1213)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo illegittimo l’accertamento del reddito effettuato nei confronti di uno studio professionale che ha aderito al regime della contabilità ordinaria, senza la preventiva ispezione del Fisco che certifichi l’inattendibilità dei documenti.
 
In particolare la Corte di Cassazione ha ritenuto “paramestro indefettibile per il ricorso ai parametri previsti dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996 in attuazione dell’art. 3, commi 181 e 184, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, nei confronti dei professionisti che abbiamo optato per il regime di contabilità ordinaria, è che la stessa sia risultata inattendibile nel corso di una ispezionepertanto, nel caso in cui non risulti in alcun modo che il contribuente sia stato sottoposto previamente ad una ispezione dell'amministrazione finanziaria, né esista un verbale dal quale risulti l'inattendibilità della sua contabilità, è illegittima la rideterminazione del suo reddito sulla base dei parametri suddetti”.”
 
A cura di Elisa Martorana

Allegato:
1213-2011