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giurisprudenza

Sulla impugnabilità con ricorso ex art. 111 Cost. del provvedimento di liquidazione delle spese legali in caso di estinzione del giudizio (Cass., Sez. II, ord., 10 ottobre 2006, n. 21707)

Con la sentenza che qui di seguito pubblichiamo, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità della impugnazione proposta ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento con cui il Giudice di primo grado, a seguito di rinuncia degli attori al giudizio, ne ha dichiarato l'estinzione ed ha disposto la compensazione delle spese.
A fondamento del gravame, il ricorrente aveva evidenziato che il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto di poter decidere in ordine alle spese del giudizio, quando invece l'art. 306 ult. comma c.p.c. dispone espressamente che la parte rinunziante, salvo diverso accordo, deve farsi carico delle spese della controparte.
Secondo l'interpretazione della Suprema Corte, tuttavia, il IV comma dell'art. 306 c.p.c. conferisce al Giudice il potere di adottare due distinti provvedimenti: il primo, che ha ad oggetto l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia agli atti, ed il secondo, che ha invece ad oggetto la liquidazione delle spese che il rinunziante deve rimborsare a controparte.
Solo il secondo di tali provvedimenti (che limita la funzione del Giudice alla mera liquidazione delle spese, ovvero alla determinazione della loro entità economica) è espressamente dichiarato inimpugnabile e quindi ricorribile solo in Cassazione ex art. 111 Cost.
Per contro, nel caso di specie, il Giudice – dichiarando l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti – non si è limitato a pronunciare sulla liquidazione delle spese ma ha deciso sul merito della debenza delle stesse, disponendone la compensazione.
A parere della Corte, pertanto, tale provvedimento non è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 306 IV co. c.p.c. (in quanto non limitato ad un vizio processuale denunziabile solo come violazione di legge ex art. 111 Cost.) ma è un vero e proprio provvedimento decisorio, che poteva essere contestato con una autonoma actio nullitatis (con cui si mira a far dichiarare l'inefficacia di un provvedimento in quanto adottato dal Giudice fuori dalla propria sfera di attribuzioni) o impugnato, nei termini, con l'ordinario mezzo dell'appello.

A cura di Ilaria Sordi

Allegato:
21707-2006