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giurisprudenza

Sulla incompatibilità del professionista sulla incompatibilità del professionista avvocato che svolge la carica di amministratore di società commerciale (Cass., Sez. Un., 5 gennaio 2007, n. 37)

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato il principio più volte espresso dalla Corte stessa e dal Consiglio Nazionale Forense (Cass. SS.UU. 1143/77; C.N.F. 90/2000) relativo all'incompatibilità dell'esercizio della professione forense con l'esercizio del commercio in nome altrui, di cui all'art. 3, primo comma, del R.D.L. 1578/33.
La Suprema Corte ha ribadito che il professionista che ricopre la carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico o di amministratore delegato di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, se l'assunzione di detta carica sociale comporta effettivi poteri di gestione e di rappresentanza.
La situazione di incompatibilità può tuttavia essere superata se il professionista viene privato dei poteri gestionali per espressa previsione dello statuto sociale o anche per successiva delibera.

A cura di Ilaria Biagiotti

Allegato:
37-2007