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giurisprudenza

Sulla invalidità delle decisioni disciplinari emesse in assenza del professionista (Cass., Sez. Un., 1 dicembre 2006, n. 25645)

Nel caso deciso nella pronuncia in rassegna un avvocato non aveva potuto partecipare personalmente alla seduta del CNF nel procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti perché affetto da grave patologia. Il professionista aveva tempestivamente trasmesso al CNF la richiesta di rinvio della seduta allegando la certificazione medica attestante la sua indisponibilità. Il CNF tuttavia aveva respinto la richiesta e proseguito nel procedimento.
Gravata la decisione del CNF, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando il diritto del professionista a presenziare alla seduta, indipendentemente dal fatto di essere assistito dal difensore.
Ad avviso della Suprema Corte, infatti, l'assenza del professionista incolpato, che abbia documentato l'effettiva impossibilità di partecipare alla seduta, rende nulla la decisione del CNF per violazione delle norme sul procedimento perché pregiudica il diritto alla difesa.

A cura di Niccolò Andreoni

Allegato:
25645-2006