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giurisprudenza

Sulla legittimità costituzionale del voto numerico nella correzione degli elaborati delle prove scritte per l’abilitazione allo svolgimento della professione forense (TAR Milano, Lombardia Sez III, 6 aprile 2010, n. 63)

Il TAR per la Lombardia sottopone nuovamente al vaglio di costituzionalità l’indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato (ormai “diritto vivente”) sulla base del quale il voto numerico costituirebbe di per sé una motivazione, seppur sintetica, comunque idonea a rendere palese la valutazione compiuta dalla commissione che procede alla correzione degli elaborati delle prove scritte per l’abilitazione allo svolgimento di professione forense.
La questione rimessa alla Corte si fonda sul rilievo per cui, nell’operare il controllo sui giudizi tecnici della pubblica amministrazione, il Giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nell’apprezzamento della fattispecie concreta, ma deve operare attraverso un sindacato c.d. “indiretto”, che ha ad oggetto non il fatto ma la correttezza della valutazione della pubblica amministrazione.
Un siffatto sindacato postula che l’Amministrazione rappresenti, attraverso la motivazione, i parametri tecnico-scientifici che ha ritenuto di fare propri ed il modo in cui essi sono stati applicati al caso concreto.
In difetto, non appare possibile operare il sindacato “indiretto”, mancandone proprio l’oggetto.

A cura di Maria Dell'Anno