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giurisprudenza

Sulla liquidazione degli onorari e delle spese al difensore dell’imputato irreperibile (Trib. Novara, 18 febbraio 2010, n. 40)

Il Tribunale di Novara, con il decreto in esame, ha respinto il ricorso presentato da un avvocato contro il provvedimento di rigetto della sua istanza di liquidazione dei compensi ex art. 117, D.P.R. 115/2002. Gli onorari erano dovuti per l’assistenza, in qualità di difensore di ufficio nel giudizio di primo grado, di un imputato dichiarato irreperibile con relativo decreto. Il rigetto dell’istanza si fondava sull’assunto che l’imputato in questione, nell’atto di appello proposto a mezzo di un altro difensore, risultava avere una precisa residenza indicata nella procura alle liti.
Secondo il Tribunale di Novara, nel caso di specie, deve essere negata la tutela erariale al legale, poiché, con la dichiarazione di residenza nell’atto di impugnazione, risulta di fatto essere venuto meno lo status di irreperibilità del patrocinato, requisito imprescindibile per accedere alla liquidazione dei compensi ex art. 117, D.P.R. 115/2002.
E’ da notare che, nella motivazione di questa pronuncia, non si rinviene riferimento alcuno ad un aspetto che invece la giurisprudenza di legittimità in materia sottolinea. La sentenza n. 46392/2008 della Quarta Sezione penale, infatti – peraltro richiamata dal legale ricorrente – ha statuito che “una formale dichiarazione di irreperibilità non cristallizza in via definitiva una situazione, ben potendo il soggetto interessato divenire successivamente reperibile: ma di ciò il giudice deve poter trarre concreti, significativi ed univoci elementi dagli atti posti a sua disposizione, ricavando altresì la prova della conoscenza di tali elementi da parte del difensore interessato alla liquidazione dei compensi, non potendo altrimenti in alcun modo non tener conto del provvedimento dichiarativo della condizione di irreperibilità sul quale il difensore peraltro legittimamente ha fatto affidamento nel richiedere i compensi”. Da ciò si evince che, secondo la Corte di Cassazione, non è sufficiente che il giudice investito della richiesta di liquidazione accerti l’esistenza in atti di una circostanza concreta rivelatrice della cessazione dello stato di irreperibilità, ma occorre altresì che sussista la prova della conoscenza di tale circostanza da parte del difensore richiedente.
Il Tribunale di Novara, quindi, ben avrebbe fatto a motivare sull’aspetto dell’affidamento del legale.