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giurisprudenza

Sulla liquidazione degli onorari nei giudizi di divisione (Cass., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3483)

La sentenza che di seguito pubblichiamo, rifacendosi ad un orientamento pressoché costante della Corte Suprema (cfr. Cass. Civ., sez. II, 20 marzo 1999, n. 2605), prevede che il difensore per determinare il valore della causa al fine di stabilire correttamente gli onorari che il cliente deve corrispondere deve fare applicazione dell'art. 6, comma 1, D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 che stabilisce come nei giudizi di divisione il valore della causa vada determinato con riferimento alla quota in contestazione e non all'asse ereditario, in deroga al disposto dell'art. 10 c.p.c.
Il secondo comma dell'art. 6 del citato D.M. che consente la redazione della parcella a carico del cliente avendo riguardo al valore effettivo della controversia è invece utilizzabile soltanto nelle ipotesi in cui il valore della controversia ricostruito in base all'applicazione delle norme del codice di rito sia “manifestamente diverso” rispetto al valore effettivo della controversia.