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giurisprudenza

Sulla natura privata, ma sulla finalità pubblica della Cassa Forense e sulla legittima eliminazione dei ruoli per crediti inferiori a 2 mila euro iscritti e resi esecutivi al 31 dicembre 1999 (Cass., Sez. III, 19 giugno 2020, n. 11972)

Nella sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione affronta la dibattuta questione relativa all’applicazione o meno delle regole della riscossione – attraverso l’iscrizione a ruolo delle somme, D.Lgs. 46/1999 – anche per gli enti previdenziali caratterizzati da natura privatistica come ad esempio la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
In particolare la chiave di volta della ratio decidendi espressa dagli Ermellini è costituita dal principio secondo cui anche la Cassa Forense è soggetta alle regole della riscossione a mezzo ruolo perché “non vi è alcuna ragione, né trova alcun riscontro normativo la tesi per cui, in seguito alla trasformazione in associazione o fondazione con personalità giuridica di diritto privato, l’ente previdenziale dovrebbe ritenersi sottratto alle modifiche e riforme disposte dal legislatore in ordine alla disciplina del sistema di riscossione a mezzo ruolo”.
La natura privatistica incide unicamente “sulla forma organizzativa”.
Tale affermazione “trova conferma nel mantenimento della vigilanza ministeriale e del controllo di legalità della Corte dei Conti”.
Di conseguenza questo scenario determina “l’assoluta rilevanza pubblica generale dell’attività previdenziale e assistenziale degli enti privatizzati” nonché l’equiparazione di trattamento in tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo.
Quanto poi ai crediti vantati da Cassa Forense inferiori a 2mila euro iscritti a ruolo e resi esecutivi al 31 dicembre 1999, la Corte di Cassazione precisa che, per effetto della legge 228/2012, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non riscuoterà più i relativi ruoli.
Tale legge, in un’ottica di riordino e ridefinizione degli interventi normativi sovrappostisi nel corso degli anni, ha provveduto ad un generale riassetto del sistema di riscossione, provvedendo ad eliminare inutili costi aggiuntivi e a evitare ulteriore dispersione dell’impegno richiesto agli agenti della riscossione per la esazione di ruoli ormai risalenti al 31 dicembre 1999 e portanti crediti di importo inferiore a 2mila euro.
Viene precisato però che l’ente previdenziale ben potrà ricorrere alle ordinarie misure di tutela del credito apprestate ai soggetti privati dall’ordinamento giuridico.
Il recupero quindi sarà ancora possibile sfruttando i rimedi privatistici ordinari al posto delle forme coattive garantite dall’Agente di riscossione.

A cura di Silvia Ammannati