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giurisprudenza

Sulla natura tributaria della tassa di iscrizione all’albo degli avvocati (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2011, n. 1782)

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento spetta al giudice tributario decidere sulle controversie relative al contributo annuale per l’iscrizione nel registro dei praticanti e nell’albo degli Avvocati, stante il fatto che tale contributo ha natura tributaria.

Nel caso in esame alcuni avvocati avevano impugnato innanzi al Giudice di Pace di Roma un avviso con il quale l’Agente della riscossione richiedeva il pagamento del contributo annuale; all’atto di costituzione in giudizio il Consiglio Nazionale Forense proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione a favore del giudice amministrativo o di quello tributario.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nel caso di specie, ritengono sussistere la giurisdizione del giudice tributario nella considerazione che è irrilevante la circostanza secondo cui, l’articolo 14 del Dlgs Lgt 382/1944, qualifichi come contributo la prestazione dovuta dagli iscritti nell’albo per le spese del funzionamento del Consiglio Nazionale Forense.

Ciò in quanto il sistema normativo riconosce all’ente Consiglio “una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l’iscritto deve assolvere obbligatoriamente, non avendo alcuna possibilità di scegliere se versare o meno la tassa (annuale e/o di iscrizione all’albo), al pagamento della quale è condizionata la propria appartenenza all’Ordine”.

Detta tassa si configura quindi come quota associativa, rispetto ad un ente ad appartenenza necessaria, in quanto l’iscrizione all’albo è condicio sine qua non per il legittimo esercizio della professione.

A cura di Elisa Martorana

Allegato:
1782-2011