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giurisprudenza

Sulla non impugnabilità, da parte dell’avvocato che ha presentato un esposto contro un collega, della delibera di archiviazione del Consiglio dell’Ordine (Cass., Sez. Un., 9 maggio 2011, n. 10070)

Nella sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione afferma che l’avvocato che presenta un esposto al Consiglio dell’Ordine nei confronti di un collega (nel caso di specie reo, a suo dire, di aver tenuto un comportamento poco corretto nei suoi confronti nel corso di due udienze) non può impugnare l’eventuale delibera di archiviazione.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, l’art. 50 del R.d.l. n. 1578 del 1933 indica, come soggetti legittimati ad impugnare davanti al Consiglio Nazionale Forense le decisioni in materia disciplinare dei Consigli dell’ordine locale, l’interessato, vale a dire il professionista sottoposto a procedimento disciplinare, ed il pubblico ministero presso la Corte d’Appello.

Conseguentemente il denunciante, a cui non è riconosciuta la qualità di parte, non è legittimato all’impugnazione.

Egli potrà, se del caso, far valere i propri interessi davanti al giudice civile o penale.

A cura di Silvia Ammannati