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giurisprudenza

Sulla non iscrivizione di diritto dei magistrati delle Commissioni Tributarie nell’albo degli avvocati (Cass. Sez. Un. 8 agosto 2011, n. 17068)

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, hanno confermato la decisione con cui l’Ordine degli avvocati di Catania, prima, ed il Consiglio nazionale forense, poi, avevano respinto l’istanza con cui un giudice tributario, Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Enna, aveva chiesto di essere iscritto all’albo degli avvocati in quanto aveva esercitato come magistrato per diversi anni.

Nel rigettare il ricorso proposto dal giudice tributario, la Corte di Cassazione ha  sottolineato che i giudici tributari non hanno diritto all'iscrizione nell'albo degli avvocati soltanto per aver esercitato un certo numero di anni, come avviene invece per le altre toghe, in quanto l’esercizio delle funzioni di magistrato tributario non è equiparabile a quello delle funzioni di magistrato inquadrato nell'ordine giudiziario.

Il Consiglio nazionale forense aveva già confermato la prima decisione precisando che la legge professionale prevede tassativamente i casi in cui è possibile l'iscrizione di diritto all'albo degli avvocati ed ha escluso la possibilità di una estensione analogica della norma che prevede la possibilità dell'iscrizione di diritto di coloro che abbiano svolto la funzione di Vice pretore onorario (figura ormai scomparsa).

A cura di Elisa Martorana