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giurisprudenza

Sulla non sindacabilità, da parte della Corte di Cassazione, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, della determinazione della sanzione disciplinare inflitta all’avvocato (Cass., Sez. Un., 13 settembre 2011, n. 18695).

Con la sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ribadisce quanto già statuito in precedenza (tra le altre, Cass. civ., SS.UU., 8 ottobre 2004, n. 20024).

In particolare la Suprema Corte riafferma che nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati la concreta individuazione delle condotte integranti illecito disciplinare è rimessa alla valutazione dell’Ordine professionale ed il controllo di legittimità sull’applicazione di tali valutazioni non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense nell’enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

A cura di Silvia Ammannati