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giurisprudenza

Sulla non violazione del diritto dell’avvocato alla difesa in caso di notifica di provvedimento disciplinare, mancante di una o più pagine (Cass. civ., Sez. Un., 26 maggio 2011, n. 11564)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite esclude che possa configurarsi violazione del diritto dell’avvocato alla difesa nel caso di notifica di provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, mancante di una o più pagine.
La conclusione a cui giungono i Giudici della Suprema Corte muove  dalla considerazione che nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari dettate dalla legge professionale per ogni singolo istituto e, in mancanza, in via integrativa, le norme del codice di procedura civile (Cass. civ., SS.UU., 18 novembre 2010, n. 23287).
Ciò posto, i Giudici della Suprema Corte hanno cura di precisare la differenza che intercorre tra le decisioni del Consiglio Nazionale Forense e le decisioni degli Ordini locali.
E così evidenziano al riguardo che le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, aventi natura giurisdizionale, impugnabili ai sensi dell’art. 56, comma 3, R.D.L. 1578/1933 nel termine di trenta giorni dalla notifica della copia della decisione, in mancanza di tale regolare notifica, sono impugnabili nel termine previsto in via generale dall’art. 327 c.p.c.
Analogamente non può dirsi per le decisioni degli Ordini locali, avendo il procedimento disciplinare che si svolge dinanzi ad essi natura amministrativa, ancorché anche ad esso si applichino in via analogica alcune norme processuali volte a garantire il diritto di difesa.
Alle relative decisioni, aventi natura amministrativa, non sono applicabili infatti le norme del codice di procedura civile sull’impugnabilità delle sentenze e sulla formazione e gli effetti del giudicato, ma la specifica normativa dettata al riguardo dalla legge e i principi propri del diritto amministrativo relativi alla definitività dell’atto amministrativo.
Pertanto deve ritenersi, aggiungono i Giudici della Suprema Corte, che la decisione disciplinare di detti organi diventa inoppugnabile ove non impugnata nel termine di venti giorni dalla notifica della “copia integrale” di essa, così come previsto dall’art. 50, comma 2, R.D.L. 1578/1933. Cosicché la notifica di una copia priva di alcune pagine non è idonea a dare inizio al decorso di detto termine ai fini della definitività della decisione e tale termine comincerà a decorrere solo dalla notifica di una nuova “copia integrale” ovvero dalla presa visione di questa ad opera dell’interessato che così ne abbia avuto piena conoscenza.
Ne deriva – così come è avvenuto nel caso che ha originato la sentenza in commento – che la notifica di una copia della decisione di primo grado palesemente mancante di alcune pagine ha comportato unicamente l’inidoneità della notifica stessa a far decorrere il termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 50, comma 2, R.D.L. 1578/1933, senza che potesse ravvisarsi alcuna violazione del diritto di difesa dell’interessato, il quale ben avrebbe potuto procurarsi una copia completa della decisione presso la segreteria dell’Ordine conservando integro, sino a tale momento, o a quello della successiva notifica di una copia integrale, l’intero termine per proporre il ricorso.

A cura di Silvia Ammannati