Nella sentenza che di seguito pubblichiamo le Sezioni Unite dirimono il contrasto sorto in relazione al rimedio processuale azionabile in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese al difensore (art. 93 c.p.c.), esprimendosi a favore delle più recenti pronunce che hanno ritenuto doveroso ricercare strumenti di garanzia alternativi e meno dispendiosi del ricorso al giudice di legittimità, ravvisandoli nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.
Procedimento, quello di correzione, giustificato dalla necessità di porre rimedio ad un errore solo formale, estraneo alla decisione. L'omissione deve infatti configurarsi come il frutto di una mera svista o dimenticanza considerato che sulla concessione della distrazione il giudice non può, di norma, esercitare alcun sindacato.
Il procedimento di correzione, ad avviso delle Sezioni Unite – oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2 , c.p.c. – risulta il più idoneo a salvaguardare l'effettività del principio della ragionevole durata del processo, a garantire con maggiore celerità al difensore un titolo esecutivo immediato ed a trovare applicazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. anche con riguardo alle sentenze rese dalla corte di Cassazione, incorse in identica omissione, e tuttavia non impugnabili.
A cura di Sara Fabbiani