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giurisprudenza

Sulla prescrizione del diritto della Cassa Forense di sottoporre a verifica il trattamento pensionistico già liquidato (Cass., Sez. Lav., 13 gennaio 2009, n. 501)

Il potere della Cassa Forense di rettificare la pensione liquidata, può essere esercitato nei limiti della prescrizione decennale, a far data dalla liquidazione stessa.
La disposizione di cui all'art. 52 co. 1 L. 88/89 – per cui le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti eroganti – prevede, infatti, una dettagliata elencazione delle gestioni pensionistiche cui tale norma è applicabile e non appare pertanto estensibile ad altre gestioni, specie se affidate ad enti con personalità di diritto privato (quale, appunto, la Cassa Forense).