Il potere della Cassa Forense di rettificare la pensione liquidata, può essere esercitato nei limiti della prescrizione decennale, a far data dalla liquidazione stessa.
La disposizione di cui all'art. 52 co. 1 L. 88/89 – per cui le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti eroganti – prevede, infatti, una dettagliata elencazione delle gestioni pensionistiche cui tale norma è applicabile e non appare pertanto estensibile ad altre gestioni, specie se affidate ad enti con personalità di diritto privato (quale, appunto, la Cassa Forense).
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