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giurisprudenza

Sulla pubblicazione di un post su Facebook che ritrae l’avvocato con una divisa che ricorda quella fascista con manganello e fucile con sotto la scritta “credere, obbedire, combattere” (C.N.F., Sent., 27 aprile 2026 n. 394/25)

Nella sentenza in commento il C.N.F. afferma che costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 9 CDF, il comportamento dell’avvocato che pubblichi un post sui social avente un contenuto riconducibile alla simbologia più violenta del disciolto partito fascista, trattandosi di condotta contraria ai doveri di probità e decoro posti a salvaguardia dell’immagine della professione forense.
Nel caso di specie, il legale aveva pubblicato una foto su Facebook che lo ritraeva in abbigliamento assimilabile a una divisa fascista, esponendo fucile e manganello con la scritta “credere, obbedire, combattere”.
Il post, originariamente destinato agli “amici”, era poi finito sui giornali nazionali e ripreso da una trasmissione televisiva di un certo successo.
Secondo la versione dell’avvocato, la diffusione era avvenuta senza il suo consenso, poiché qualcuno con accesso al profilo aveva trasmesso la foto a un giornalista, che poi l’aveva pubblicata sulla stampa.
IL CNF ritiene però che, indipendentemente dall’effettiva volontà dell’avvocato di divulgare la fotografia a un pubblico più o meno ampio, lo stesso deve comunque ritenersi responsabile per aver accettato il rischio che quell’immagine, pur inizialmente destinata a una cerchia ristretta, potesse fuoriuscire dal suo controllo e raggiungere una pluralità di persone, come in effetti è avvenuto, con conseguente pregiudizio alla dignità e al decoro professionale, nonché all’immagine dell’intera categoria forense.
Per questo motivo il ricorso proposto dall’avvocato avverso la decisione del CDD che gli irrogava la sanzione disciplinare dell’avvertimento viene respinto.

A cura di Silvia Ammannati

Allegato:
394-25