Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’azione disciplinare può estinguersi per decorso del termine di prescrizione di sei anni, come sancito dall’art. 56 della Legge 247/2012. Tuttavia, tale termine è prorogabile fino a sette anni e sei mesi in caso di interruzioni e sospensioni, e può essere rilevato d’ufficio in ogni fase processuale. La Corte di Cassazione, con sentenza del 2 dicembre 2024, n. 30781, ha ribadito l’autonomia tra la sfera penale e quella disciplinare, chiarendo che l’assoluzione penale non esclude la rilevanza disciplinare di condotte contrarie al codice deontologico.
Nella controversia esaminata, un avvocato era stato accusato di gravi violazioni deontologiche legate a conflitti di interesse e condotte inappropriate nell’assistenza ai familiari di una vittima di incidente. Mentre si svolgeva il procedimento disciplinare, era pendente anche un procedimento penale per millantato credito, conclusosi con assoluzione per non aver commesso il fatto. Nonostante ciò, il Consiglio Nazionale Forense confermava la sanzione di sospensione per cinque anni.
Il ricorso presentato dall’avvocato contestava la prescrizione dell’azione disciplinare e varie violazioni procedurali. La Corte, ritenendo prescritta l’azione disciplinare per decorso del termine massimo, ha cassato la sentenza del CNF, evidenziando come l’art. 56 preveda termini certi per evitare incertezze nei procedimenti disciplinari. In tal modo, la Corte riafferma il principio di certezza del diritto e l’importanza di un esercizio ragionevole del potere disciplinare, equilibrando esigenze punitive e diritti fondamentali dell’incolpato.
In sintesi, la Corte accoglie il ricorso, dichiara prescritta l’azione disciplinare e cassa la decisione del CNF senza rinvio.
A cura di Simone Pesucci