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giurisprudenza

Sulla trasmissione del ricorso gerarchico per posta elettronica (TAR Calabria, Sez. Catania, 9 febbraio 2005, n. 98)

Con la sentenza n. 98, depositata il 9 febbraio 2005, il TAR Calabria – Sezione di Catanzaro ha stabilito che un documento informatico trasmesso per posta elettronica non può essere considerato equivalente a quello formato per iscritto ed inviato a mezzo posta ordinaria o corriere, se non è stato sottoscritto con firma digitale o altra tipologia di firma elettronica secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
In assenza di firma digitale infatti il documento non possiede i requisiti legali necessari per ricondurlo con certezza alla paternità del ricorrente. Il caso esaminato riguarda il ricorso gerarchico promosso contro un provvedimento disciplinare inoltrato mediante posta elettronica l’ultimo giorno utile per la sua proposizione.

A cura di Enea Baronti

Allegato:
98-2005