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giurisprudenza

Sulla validità della notifica a mezzo telefax dell’atto che ha come destinatario l’imputato (Cass., Sez. Un. Pen., 19 luglio 2011, n. 28451)

Con la sentenza in esame le Sezioni Unite si pronunciano su una importante questione in tema di notificazione nel procedimento penale.
Il Supremo collegio ha affermato il principio secondo cui le notifiche di atti che abbiano come destinatario l’imputato o altra parte privata possono essere eseguite con telefax o altro mezzo idoneo, ai sensi dell’art. 148, comma 2 bis, c.p.p., tutte le volte in cui gli atti da notificare possano o debbano essere consegnati al difensore, superando così il divergente orientamento per il quale, in base all’art. 150 c.p.p., l’impiego di mezzi tecnici come il fax si ritiene consentito solo nel caso di notificazione a persona diversa dall’imputato.
Nel caso di specie, la notifica (di un avviso di fissazione udienza dinanzi al tribunale del riesame) era stata tentata presso il domicilio dichiarato dall’indagato ex art. 161 c.p.p.; non essendo stato possibile consegnare l’atto in tal luogo, l’autorità aveva proceduto a norma dell’art. 161, comma 4, c.p.p., notificando l’avviso al difensore. Tale notifica, però, era stata eseguita tramite fax e non con consegna a mani dell’atto.
La Corte di Cassazione ha ritenuto,quindi, siffatta notifica correttamente eseguita, chiarendo in via generale che le notificazioni al difensore possono essere eseguite ex art. 148, comma 2 bis, c.p.p. anche quando il medesimo difensore rivesta la qualità di domiciliatario, volontario o ex lege, dell’indagato o imputato.

A cura di Graziella Sarno

Allegato:
28451-2011