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giurisprudenza

Sulla validità della notifica di atti privi della traduzione (Corte Giustizia UE, 8 novembre 2005, n. C443/03)

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee si è pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1348 del 29.5.2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale.
Tale disposizione prevede che il destinatario dell’atto da notificare possa rifiutare di riceverlo quando l’atto stesso non sia stato redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro ricevente o in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprenda.
La Corte di Giustizia rileva che la parte mittente non ha alcun obbligo di tradurre l’atto da notificare in un altro Stato membro.
Un simile onere, infatti, non solo non è previsto da alcuna norma del regolamento, ma sarebbe altresì contrario alle finalità della normativa comunitaria, volta a garantire la rapidità e l’efficacia della trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziari negli Stati membri.
In mancanza di tale obbligo, il rifiuto del destinatario di ricevere l’atto – redatto in una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato membro ricevente o da quella dello Stato membro mittente che il destinatario comprenda – non comporta la nullità dell’atto medesimo.
La Corte di Giustizia precisa che l’attore può rimediare alla mancanza di traduzione, inviando.al destinatario, nel più breve tempo possibile, l’atto tradotto secondo le modalità previste dal regolamento CE n. 1348/2000.

A cura di Ilaria Biagiotti

Allegato:
03-2005