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giurisprudenza

Sulla validità della procura alle liti priva dell’attestazione di autenticità (Cass., Sez. Un., 28 novembre 2005, n. 25032)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definito il contrasto giurisprudenziale sorto in tema di validità o meno della procura alle liti non sottoscritta per autentica dall’avvocato. Telune pronunce, infatti, camminavano la nullità della procura mentre altre, parlando di mera irregolarità, la ritenevano valida e sanata dalla costituzione in giudizio del procuratore nominato. Con la sentenza che di seguito pubblichiamo, la Corte ritiene che il disposto dell’art. 83 c.p.c., che richiede la certificazione del difensore dell’autografia della sottoscrizione del conferente, sia osservato anche in tutte le ipotesi in cui l’avvocato omette di firmare subito dopo la sottoscrizione ma firmi a chiusura l’atto nel quale il mandato si inserisce. Con tale sottoscrizione, infatti, il difensore fa proprio l’intero contenuto dell’atto, inclusa la procura che ne costituisce elemento non separabile.

A cura di Cosimo Papini

Allegato:
25032-2005