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giurisprudenza

Sulla violazione dei precetti di cui all’art. 49 del codice deontologico (Cass., Sez. Un., 9 settembre 2009, n. 19402)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe – ha ribadito che la condotta del professionista, che, dopo aver ottenuto il pagamento della somma dovuta all'esito di un'azione esecutiva, avvia nuovamente una procedura esecutiva per somme non dovute e quietanzate e per spese già compensate dal Giudice dell'esecuzione costituisce una violazione dei precetti di cui all'art. 49 del codice deontologico.
Tale norma vieta, difatti, all'avvocato di aggravare con azioni plurime la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
Il professionista legale, in particolare, nella fattispecie concreta esaminata dalla Suprema Corte, dopo che un suo sostituto – nel corso dell'udienza fissata per la dichiarazione del terzo – aveva riconosciuto interamente pagato il capitale e le spese precettate, motivando così il provvedimento di estinzione del G.E., ha notificato al debitore un nuovo atto di precetto ed ha proceduto ad altro pignoramento, che ad avviso del “giudice a quo”, non poteva che apparire strumentale al recupero di somme non dovute.

A cura di Guendalina Guttadauro

Allegato:
19402-2009