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giurisprudenza

Sull’applicazione dell’art. 68 Legge Forense (Cass., Sez. VI, Ord., 20 Ottobre 2015, n. 21209)

Con la ordinanza in commento la Suprema Corte ha stabilito che l’art. 68 della legge professionale forense – il quale prescrive che tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese in favore degli avvocati che hanno partecipato al giudizio definito con quella transazione – non è applicabile allorquando la causa sia stata definita direttamente dal giudice con una sentenza che, oltre a disporre la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta transazione, abbia pronunciato sulle spese.
Dunque, affinché possa sussistere l’obbligazione solidale prevista dalla citata norma ed il difensore possa richiedere il pagamento degli onorari ed il rimborso delle spese nei confronti della parte avversa al proprio cliente, è necessaria la definizione del giudizio con una transazione (oppure con un accordo equivalente) che sottragga al giudice la definizione del giudizio e la pronuncia in ordine alle spese.

A cura di Elisa Martorana