Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Sull’avvocato che non compie gli atti inerenti il mandato conferitogli e che non informa il cliente sullo stato della pratica ( C.N.F., Sent. 20 aprile 2023, n. 231)

La sentenza prende le mosse dal ricorso di una avvocatessa sospesa dall’esercizio della professione per aver omesso per anni di eseguire il mandato professionale che le era stato conferito.
La professionista era stata sottoposta a procedimento disciplinare dal CDD di competenza per aver omesso di compiere atti inerenti al mandato conferito e per non aver informato la cliente sull’andamento del procedimento civile in relazione al quale le era stato conferito mandato.
In particolare l’avvocatessa non aveva predisposto alcun atto difensivo dopo la notifica dell’atto di citazione, non aveva partecipato alle udienze relative al procedimento civile e non aveva comunicato alla parte assistita i solleciti del legale di controparte volti ad ottenere l’adempimento della sentenza.
A seguito di istruttoria il CDD aveva accertato che l’avvocatessa aveva tenuto comportamenti contrari alle norme di natura disciplinare e le aveva inflitto la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi.
L’avvocatessa impugnava pertanto la sentenza innanzi al CNF.
Il Consiglio ha ritenuto che la decisione del CDD fosse condivisibile, ma solo in parte. In particolare il CNF ha evidenziato che dagli atti emerge una gestione del tutto anomala del rapporto avvocato-cliente: nel corso dello stesso, infatti, non è intercorso scambio di corrispondenza, non vi è stata alcuna richiesta di aggiornamento e soprattutto non vi è stato il pagamento di compensi per l’attività svolta.
Il Consiglio ha ritenuto che la cliente abbia mostrato un assoluto disinteresse nei confronti dell’avvocato, non riconoscendo alcun atto ricognitivo nei suoi confronti fino a due anni dopo la sentenza.
Pertanto il CNF ha deciso di contenere la sospensione dall’esercizio della professione a quattro mesi, in parziale accoglimento del ricorso presentato dall’avvocatessa.

A cura di Silvia Ammannati