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giurisprudenza

Sull’inadempimento del mandato professionale e sulle mancate o false informazioni al cliente (C.N.F., Sent., 21 ottobre 2024, n. 376)

La sentenza trae origine dal ricorso proposto da un legale avverso la decisione del CDD competente che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi per non aver svolto alcuna attività inerente l’incarico di gestione del contenzioso relativo alla causa di separazione giudiziale del proprio cliente, fornendo allo stesso false informazioni circa il deposito del ricorso e lo stato della pratica e non adempiendo nei confronti del suddetto cliente all’impegno, assunto tramite messaggi, di restituire la somma ricevuta a titolo di acconto.
Con l’impugnazione della decisione il legale contestava tra l’altro il valore probatorio della documentazione allegata all’esposto (copie e trascrizioni di diversi messaggi whatsapp), deducendo che le conversazioni contenute sulle piattaforme di messaggistica sono facilmente riproducibili o alterabili.
Il C.N.F., investito della questione, afferma che anche per la giurisprudenza di legittimità “i messaggi ‘whatsapp’ e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 cod. proc. pen., non versandosi nel caso di captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì nella mera documentazione ‘ex post’ di detti flussi”.
Nei processi davanti all’autorità giudiziaria penale è considerata legittima, pertanto, l’acquisizione come documento di messaggi sms o whatsapp mediante la fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale i suddetti messaggi sms o whatsapp sono leggibili.
Ne consegue che non merita di essere censurata la pronuncia del CDD che a fondamento della propria decisione ha posto, tra l’altro, proprio tale documentazione, con la conseguenza che il motivo di ricorso deve essere rigettato.

A cura di Silvia Ammannati

Allegato:
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