Il caso affrontato nella sentenza in commento prende le mosse dalla delibera con la quale un Consiglio Distrettuale di Disciplina disponeva l’archiviazione di un esposto.
L’esponente proponeva quindi ricorso avverso tale delibera davanti al CNF.
Il CNF, con considerazione assorbente rispetto alla trattazione del merito, dichiarava l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire dell’esponente, atteso il disposto dell’art. 61 della L. 247/2012.
Ai sensi di tale norma infatti la legittimazione all’impugnazione delle decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina è attribuita, unicamente, nel caso di affermazione di responsabilità, all’incolpato e, per ogni decisione, al Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato è iscritto, al procuratore della Repubblica e al procuratore generale del distretto della Corte d’Appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che ha emesso la decisione.
Resta ferma però la facoltà dell’esponente di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi.
A cura di Silvia Ammannati