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giurisprudenza

Sullo speciale procedimento di liquidazione dei compensi per prestazioni giudiziali in materia civile (Cass., Sez. III, Ord., 14 ottobre 2010, n. 21261)

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione ribadisce quanto già affermato in altre pronunce e cioè che lo speciale procedimento di liquidazione dei compensi per prestazioni giudiziali in materia civile, regolato dagli artt. 28 e ss., L. 13/06/1942, n. 794, ha come presupposto indispensabile l’esistenza del rapporto professionale.
Ribadisce infatti la Corte che a tale procedimento speciale può farsi ricorso quando si controverta non solo sul quantum, ma anche sull’an di una determinata prestazione, purché non venga contestata l’esistenza del rapporto professionale.
In tale ultimo caso, continua la Suprema Corte, la controversia dovrà seguire l’iter di un ordinario giudizio di cognizione.
Infatti l’ampliamento del thema decidendum, esorbitando dalla natura e dall’oggetto propri del procedimento speciale di cui sopra – in quanto comportante indagini incompatibili con la trattazione nelle forme del rito speciale – non giustifica più le ragioni della deroga al principio del doppio grado di giudizio ed il procedimento deve pertanto svolgersi secondo il rito ordinario.

A cura di Silvia Ammannati