Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Sull’uso corretto del titolo da parte dell’avvocato stabilito (Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2024, n. 2068)

Nella sentenza in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione confermano la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi inflitta dal CNF ad un Abogado che, in sostituzione di un avvocato, aveva partecipato ad un’udienza senza specificare la propria qualità di avvocato stabilito ed in assenza di dichiarazione di intesa.
A fondamento della decisione le Sezioni Unite richiamano in primo luogo il testo combinato dei primi due commi dell’art. 7 del D.lgs. 96/2001 il quale inequivocabilmente prevede che nell’esercizio della professione l’avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato e che all’indicazione del titolo professionale l’avvocato stabilito deve aggiungere l’iscrizione presso l’organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine.
Le Sezioni Unite richiamano poi l’art. 8 del citato decreto legislativo il quale altrettanto inequivocabilmente stabilisce che “nell’esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori”. Tale intesa, continua il citato art. 8, deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito.

A cura di Silvia Ammannati

Allegato:
2068-24