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giurisprudenza

Il Tribunale di Padova rimette alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 91 co. 4 c.p.c. sulla limitazione delle spese legali al valore della domanda (Trib. Padova, Sez. dist. Este, Ord., 28 febbraio 2013)

Il Tribunale di Padova ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 c.p.c., ultimo comma, in relazione all'art 82 c.p.c., nella parte in cui obbliga il giudicante, nelle cause di valore inferiore ai 1.100,00 euro, a liquidare una somma non superiore al valore della causa che, nel caso di specie, appariva essere di modestissima entità (Euro 153,96) così da non rappresentare un serio ristoro delle spese che la parte aveva dovuto affrontare, o che comunque avrebbe affrontato, per ottenere un provvedimento totalmente a sé favorevole. In sostanza il Tribunale afferma che limitare la discrezionalità del Giudice nella liquidabilità delle spese legali al valore della causa equivarrebbe, per il cittadino che vuol tutelare ex art. 24 Cost. il suo diritto di difesa, o a rinunciare preventivamente all'assistenza tecnica oppure a sobbarcarsene interamente il costo a prescindere dall'esito della causa che nel caso de quo lo aveva già visto totalmente vittorioso con sentenza passata in giudicato nel merito della domanda principale.

a cura di Matteo Cavallini