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giurisprudenza

Tutti gli avvocati devono concorrere alle spese di funzionamento del C.N.F. (Cass. Sez. V, Ord., 29 ottobre 2021, n. 30963)

Con l’ordinanza n. 30963 depositata il 29 ottobre 2021 la V Sezione tributaria della Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto da una sessantina di legali che sostenevano che il contributo per il funzionamento del Consiglio nazionale forense sarebbe stato dovuto dai soli ‘cassazionisti’, affermando invece che tutti gli avvocati iscritti ai 165 albi territoriali  – e non dunque soltanto gli iscritti all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione – sono chiamati a concorrere alle spese di funzionamento del C.N.F. Secondo i Giudici di legittimità, infatti, il Consiglio nazionale svolge “compiti e funzioni di interesse generale per tutta la categoria professionale degli avvocati”.

In maggiore dettaglio, la Cassazione ha precisato che nel testo dell’art. 14 del Dlgs Lgt. n. 382/1994 (“Norme sui Consigli degli ordini e sulle Commissioni centrali professionali”) si parla di “albo”, senza altre specificazioni, “e pertanto nulla autorizza a ritenere che in questa norma alla parola “albo” si debba attribuire un significato diverso da quello generico utilizzato nell’intero decreto e più ristretto, in particolare che si intenda l’albo specificamente tenuto – se tenuto – dalla Commissione centrale (Consiglio)”. La lettura sistematica dunque “orienta per ritenere che il contributo sia dovuto da tutti gli iscritti all’albo professionale”.

Ciò, del resto, troverebbe conferma nel fatto che “le funzioni del CNF sono sempre state esercitate nell’interesse di tutti gli avvocati”; “né i patrocinati presso le giurisdizioni superiori cessano di essere avvocati al momento della loro iscrizione in questo specifico albo”. D’altra parte, secondo la Corte, la funzione primaria del Consiglio, prevista dalla legge professionale, “è quella di controllo sul corretto esercizio della professione sul tutto il territorio nazionale”.

A cura di Cosimo Cappelli