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giurisprudenza

Una “gastrite” non può integrare il legittimo impedimento per il difensore (Cass., Sez. V Pen., 6 novembre 2013, n. 44845)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe – ha ricordato che l'impedimento legittimo del difensore ex art. 420 ter c.p.p. è solamente quello in grado di determinare l'impossibilità assoluta a comparire del difensore. Il collegio non ritiene sufficiente in tal senso che il professionista sia affetto da una qualsiasi alterazione del suo stato di salute affinchè consegua l'obbligo per il Giudice di disporre il differimento dell'udienza. E' necessario, difatti, che l'interessato prospetti e documenti un patalogia tale da configurare un effettivo impedimento – che non richiede necessariamente l'impossibilità in senso fisico di raggiungere la sede giudiziaria – ma deve comunque risolversi in una situazione tale da impedire all'interessato di partecipare all'udienza, se non a prezzo di un grave e inevitabile rischio per la propria salute. La Corte sostiene, inoltre, che sia onere dello stesso difensore documentare in maniera idonea questa circostanza affinchè il Giudice, qualora non intenda accogliere l'istanza, sia tenuto ad disporre opportuni accertamenti – ricorrendo anche allo strumento della visita fiscale – tesi a verificare l'effettività della situazione prospettata. Tuttavia, qualora la documentazione prodotta si limita a rilevare l'esistenza di una patologia – come la gastrite nel caso in esame – che per comune esperienza non può considerarsi invalidante, deve ritenersi legittimo anche il provvedimento con cui il Giudice di merito escluda l'esistenza di un impedimento legittimo anche indipendentemente da una verifica fiscale.

a cura di Guendalina Guttadauro

 

 

Allegato:
44845-2013