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giurisprudenza

Valida la notifica dell’avviso di accertamento all’erede minorenne anche se ha accettato con beneficio di inventario (Cass., Sez. V, Ord., 6 ottobre 2017, n. 23389)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate che aveva notificato al figlio minorenne un avviso di accertamento relativo a debiti del padre nei confronti dell’Erario, nonostante egli avesse accettato l’eredità con beneficio d’inventario.

In maggiore dettaglio, la vicenda sottoposta all’attenzione della Corte di legittimità riguardava un caso in cui entrambe le Commissioni territoriali di merito avevano ritenuto illegittimo un atto di accertamento emesso con metodo induttivo, e notificato al figlio minore del contribuente, nella sua qualità di erede.
Nello specifico, la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la pronuncia di prime cure che aveva annullato l’avviso impugnato da parte del ricorrente, ritenendo che il minore non aveva acquisito la qualità di erede in quanto aveva accettato l’eredità con beneficio d’inventario: difatti, secondo la CTR, l’accettazione definitiva non si era perfezionata entro un anno dalla maggiore età.

Tuttavia, ribaltando l’esito di entrambi i gradi del giudizio di merito, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, rilevando come non vi fosse alcun dubbio circa il fatto che un minore possa accettare l’eredità solo con beneficio d’inventario e che, in conseguenza di ciò, l’accettante – a parte la distinzione del patrimonio del defunto da quello dell’intestatario del lascito, ai sensi dell’articolo 490, primo comma, del codice civile – diventi erede a tutti gli effetti di legge e, quindi, anche soggetto passivo d’imposta. Con la conseguenza che il medesimo è pienamente legittimato a ricevere la notifica di un avviso d’accertamento nella sua qualità di erede.

Sulla base di ciò, i Giudici di legittimità hanno quindi ritenuto errata la pronuncia di seconde cure non solo laddove la CTR aveva ritenuto l’erede beneficiato carente di legittimazione passiva, ma anche nella parte in cui aveva reputato necessaria la prova dell’accettazione dell’eredità da parte di quest’ultimo, atteso che, da un lato, l’accettazione (sia pure beneficiata) vi era già stata e, dall’altro, non doveva trovare applicazione l’art. 489 c.c., per il quale il minore decade dal diritto ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario se, entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età, non si sia conformato alle disposizioni codicistiche in materia (che presuppongono, appunto, l’assenza di accettazione).

Conseguentemente, sono da ritenersi validi gli atti di accertamento notificati agli eredi minorenni che abbiano accettato l’eredità.

A cura di Cosimo Cappelli

 

Allegato:
23389-2017