Un Avvocato era stato sanzionato dal CDD con la sospensione dall’esercizio della professione forense per un periodo di sei mesi, a seguito di una serie di violazioni deontologiche, tra cui quelle previste dagli articoli 9 (Dovere di dignità, probità, decoro e indipendenza) e 53, comma 4 (Rapporti con i magistrati) del Cdf.
Nei confronti del Collega era stata inoltre esercitata l’azione penale, con rinvio a giudizio, per aver, in concorso con un magistrato della Commissione Tributaria Provinciale, con il quale intratteneva un rapporto di amicizia, ricevuto utilità, favorendo parti private mediante accoglimento dei ricorsi presentati e modifica degli esiti di deliberazioni, nonché redatto motivazioni di sentenze.
Il Consiglio Nazionale Forense, respingendo le doglianze del ricorrente, ha ritenuto provata la responsabilità disciplinare e congrua la sanzione inflitta. Ribadisce, infatti, che il comportamento dell’Avvocato che, al di fuori dell’udienza e in assenza della controparte, avvicini il magistrato o lo contatti inviandogli una comunicazione personale per discutere della causa (nella fattispecie, si trattava di un messaggio via Messenger relativo a una causa in cui l’avvocato era costituito in proprio) costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, Cdf che vieta espressamente agli avvocati qualsiasi contatto con il giudice in merito al procedimento in corso in assenza del collega avversario).
Inoltre, è stato affermato che il professionista deve mantenere un comportamento nei confronti del giudice tale da evitare assolutamente che le parti, il pubblico in generale e gli stessi colleghi possano, a seguito di manifestazioni esteriori, essere indotti a dubitare dell’imparzialità del giudice (CNF n. 44/1989). Il Consiglio, in considerazione del rapporto di amicizia accertato in sede procedimentale e ammesso dallo stesso ricorrente, giudice tributario, avrebbe dovuto astenersi dal patrocinare giudizi dinanzi al medesimo, anziché sfruttare la situazione di favore e adottare una condotta palesemente contraria alle disposizioni deontologiche ed ai più generali ed universali principi che governano e sovraintendono l’esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost., artt. 2, comma 1 e comma 4, e 3 L. 247/2012, art. 9 Cdf).
A cura di Costanza Innocenti