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giurisprudenza

WhatsApp è prova documentale nel disciplinare forense (C.N.F., Sent., 20 ottobre 2025, n. 285)

In questa sentenza, il Consiglio Nazionale forense, rifacendosi a molti precedenti della sua giurisprudenza domestica, ribadisce il principio, in base al quale i messaggi interscambiati sulla piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp, così come gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare, equivalgono a prova documentale, ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen.
Di conseguenza, la loro acquisizione è legittima mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 cod. proc. pen., non versandosi nel caso di captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì nella mera documentazione ‘ex post’ di detti flussi.
Anche gli orientamenti giurisprudenziali della Cassazione, hanno ritenuto il messaggio quale valida prova nei rapporti contrattuali tra le parti essendo parificabile ad un documento informatico che consente la conoscenza della volontà delle parti stesse. A tale proposito, la Suprema Corte ha avuto modo di ricordare che i contenuti dei messaggi rappresentano la memorizzazione di fatti storici e quindi sono considerati alla stregua di prova documentale”.
Tale orientamento è stato ritenuto del tutto condivisibile anche nel caso de quo al fine della conferma della sanzione disciplinare, posto che, oltre a non esservi contestazione in ordine al contenuto dei suddetti messaggi, risulta agli atti che tale modalità fosse in realtà utilizzata e condivisa nel corso del rapporto professionale.

A cura di Lisa Scarinzi

Allegato:
2025-285