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parere

Avvocati. Sulle modalità di svolgimento del tirocinio non decide il C.N.F. La competenza è del giudice amministrativo.

Nell’ordinanza in esame le Sezioni Unite affermano la giurisdizione generale del giudice amministrativo in relazione alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sulle modalità di espletamento della pratica forense e al provvedimento con cui, sulla base della prima, è stata rigettata la richiesta del certificato di compiuta pratica.
In conformità all’orientamento espresso del Consiglio di Stato con sentenza n. 619 del 2004 secondo cui “le delibere con le quali il consiglio dell’ordine degli avvocati fissa le modalità di espletamento della pratica forense sono provvedimenti amministrativi, rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo”, l’ordinanza in esame non pone alcun dubbio sulla natura vincolata della delibera dell’Ordine degli Avvocati avente ad oggetto le modalità di espletamento della pratica forense: il rilascio del certificato avrebbe valore di mera attestazione in quanto atto consequenziale e sostanzialmente vincolato in funzione certificatoria. La delibera di carattere generale, costituendo un provvedimento amministrativo, fa radicare la giurisdizione di legittimità in capo al giudice amministrativo. Non spetta pertanto al C.N.F., cui è possibile ricorrere per l’impugnazione di decisioni assunte dal Consiglio dell’Ordine, né sindacare la delibera generale né il mancato rilascio del certificato anche in relazione, sottolinea la Corte, al principio della ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost. Fatto
P.T., iscritta nel registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia dal 2 febbraio 2004 e titolare dal 5 luglio 2005 del diploma di specializzazione per le professioni legali, all'esito del relativo corso, impugnava dinanzi al TAR della Lombardia la deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, che rigettava la sua richiesta di rilascio del certificato attestante l'avvenuto svolgimento della pratica forense, necessario ai fini dell'ammissione agli esami di avvocato per la sessione 2005, non essendo la ricorrente in possesso del requisito dell'iscrizione biennale nel registro dei praticanti, nonchè la deliberazione del medesimo Consiglio dell'Ordine in data 4 novembre 2002, che stabiliva termini e modalità per il rilascio del certificato di avvenuto svolgimento della pratica forense, nella parte in cui imponeva l'iscrizione nel registro praticanti per almeno due anni anche per coloro che avessero conseguito il diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione per le professioni legali. Il Tar, con ordinanza cautelare, accoglieva l'istanza di sospensione, osservando che la possibilità di presentare ricorso al Consiglio Nazionale Forense del R.D. n. 37 del 1934, ex art. 10, non faceva venir meno la giurisdizione di legittimità sul diniego del certificato di compiuta pratica, quanto meno quando quest'ultimo costituisse, come nella specie, diretta applicazione di criteri generali circa l'iscrizione al registro dei praticanti. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, osservando che non sussiste in ogni, caso la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto da un canto la posizione di chi chiede di essere ammesso allo svolgimento dell'esame di avvocato è di diritto soggettivo, non essendovi spazio per alcuna valutazione di tipo tecnico discrezionale, e dall'altro, se la competenza a rilasciare la certificazione attinente alla ed, "compiuta pratica" appartiene senz'altro al Consiglio dell'Ordine, avverso il provvedimento di diniego la legge prevede che si possa presentare reclamo al Consiglio Nazionale Forense, il quale decide sul merito dell'istanza con provvedimento avente natura giurisdizionale. La materia dell'iscrizione all'albo professionale e del rilascio del certificato di compiuta pratica (unitamente alla materia disciplinare e di impugnazione dei risultati elettorali relativi ai Consigli dell'Ordine) apparterrebbe quindi alla giurisdizione esclusiva del Consiglio Nazionale forense. La P., il Ministero della Giustizia e la Commissione esami di Avvocato, benchè correttamente evocati in giudizio, non si sono costituiti. Il P.G., nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto che venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
Diritto
Preliminarmente è opportuno rilevare che il ricorso è ammissibile, sia perchè esso non è precluso dall'emanazione di un provvedimento cautelare in corso di causa anche se, ai fini della pronuncia, abbia risolto, in senso negativo o affermativo, una questione attinente alla giurisdizione, trattandosi di pronuncia priva di carattere decisorio, inidonea ad assumere forza di giudicato (vedi Cass. S.U. ord. n. 1144/2007 e n. 2053/2006), sia perchè il ricorrente non ha l'onere di indicare quale sia, a suo avviso, il giudice nella cui sfera giurisdizionale rientri la controversia (vedi S.U. n. 8212 del 2005). Tanto premesso, ad avviso del Collegio e conformemente alle richieste del P.G., va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla base delle considerazioni che seguono, come, peraltro, ha ritenuto il Consiglio di Stato in analoga fattispecie (Sez. 4, sent. n. 619 del 2004). L'originaria impugnazione concerne, in via primaria, la delibera dell'Ordine degli Avvocati di Brescia avente ad oggetto le modalità di espletamento della pratica forense, di cui il rilascio del certificato, avente valore di mera attestazione della pratica, costituisce atto consequenziale, sostanzialmente vincolato in funzione certificatoria. Non vi è dubbio che tale delibera di carattere generale costituisca provvedimento amministrativo che, in quanto tale, rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. Non appare ragionevole frazionare la vicenda per cui è causa, al fine di individuare nella giurisdizione amministrativa il giudice competente a sindacare la delibera generale e nella giurisdizione speciale del Consiglio Nazionale Forense (o in quella del giudice ordinario) il giudice competente a sindacare il mancato rilascio del certificato, ponendosi tale frazionamento in contrasto con la tendenziale concentrazione della tutela in un unico giudice, corollario del costituzionalizzato principio della ragionevole; durata del processo. Nè potrebbe sostenersi che la giurisdizione spetti al Consiglio Nazionale Forense relativamente al certificato di compiuta pratica, salva lei possibilità in quella sede di disapplicare lei delibera generale di determinazione delle modalità della pratica medesima, sia perchè tale soluzione comporterebbe l'attrazione nella giurisdizione speciale della controversia principale devoluta ad una giurisdizione di ordine generale, in più attribuendo a tale organo un potere di disapplicazione non previsto da alcuna norma, sia perchè del R.D. n. 37 del 1934, art. 10, (secondo cui il Consiglio Nazionale Forense decide sul reclamo presentato avverso il mancato rilascio del certificato di avvenuta pratica) non delinea un'ipotesi di giurisdizione speciale devoluta a quell'Organo, stante la natura amministrativa della pronuncia emessa in via gerarchica impropria (vedi sul punto Cass. S.U. sentenze n. 4284 del 1974 e 1881 del 1977). Dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio stante la mancaci, costituzione delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte: Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Così deciso in Roma, il Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2007

Enea Baronti