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parere

Avvocato. Assistenza dei coniugi in giudizi di separazione e divorzio: incompatibilità.

E' stato chiesto se sussistono problemi di incompatibilità nell’assumere la difesa nel giudizio per divorzio congiunto di uno dei coniugi dopo aver assistito entrambi i coniugi nel giudizio per separazione consensuale.
Al riguardo il primo canone dell’art.51 del codice deontologico forense prevede espressamente che l’Avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi.
Costituisce orientamento consolidato al riguardo quello secondo cui l’Avvocato che, dopo aver assistito entrambi i coniugi nel procedimento di separazione consensuale, presti la propria assistenza a favore di uno solo di essi, costituendosi per questi nella causa di modifica delle condizioni di separazione, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché lesivo del dovere di fedeltà e lealtà cui ciascun professionista è tenuto.
Al riguardo, deve ritenersi che tra le controversie familiari che costituiscono il presupposto della doverosa astensione dell’Avvocato dalla successiva assistenza in favore di uno solo dei coniugi già congiuntamente difesi devono ritenersi ricomprese anche i giudizi per divorzio, di cui quelli consensuali incontestabilmente costituiscono una forma di risoluzione.