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parere

Avvocato. Assistenza giudiziale di un coniuge

E' stato chiesto se sia possibile per un avvocato depositare un ricorso per separazione consensuale sottoscritto da entrambe i coniugi ove però solo la moglie abbia conferito mandato al legale e il marito stia in giudizio in proprio.
Il Consiglio nella adunanza del 28 marzo 2012 ha rilasciato il seguente parere.
Nel procedimento per separazione consensuale l’assistenza di un difensore è meramente facoltativa, essendo consentito alle parti di presentare detto ricorso personalmente.
Rientra, quindi, nella libera determinazione di ciascuno dei coniugi decidere se farsi assistere, o meno, da un difensore, senza che la decisione dell’uno possa condizionare quella dell’altro, per cui se uno dei coniugi sceglie di farsi assistere da un avvocato l’altro non è tenuto a fare altrettanto, o viceversa.
Quindi se uno dei due coniugi ritiene di essere in grado di tutelarsi da solo, senza l’assistenza di un legale, non è ravvisabile per questo solo motivo alcuna responsabilità di natura deontologica a carico del difensore che assista in quello stesso procedimento l’altro coniuge.
Sarà, peraltro, opportuno che il coniuge che ha deciso di sottoscrivere il ricorso in proprio e di stare in giudizio personalmente dichiari espressamente nel ricorso stesso di essere stato informato circa il fatto che aveva la possibilità di farsi assistere da un difensore e di aver deciso di non avvalersi di tale facoltà.