Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato. Assunzione di incarichi e conflitto di interessi.

E' stato chiesto un parere in ordine alla ammissibilità deontologica dell'assunzione di incarichi da parte di una società di capitali della quale è socio per una quota rilevante (40%), un soggetto che partecipa ad altra società nei confronti della quale Lei, quale difensore dei partecipanti ad un condominio, ha proposto una azione civile.
L'articolo 37 del vigente codice deontologico dispone che l'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare la sua attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico, ed inoltre quando l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero infine quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. L'avvocato ha quindi l'obbligo di evitare situazioni che condizionino la sua attività, favorendo o danneggiando potenzialmente alcuno dei suoi clienti.
Tanto premesso, nel caso da Lei esposto il conflitto di interessi previsto dall'articolo 37 cit. si può in concreto realizzare, in quanto il socio di una società nei confronti della quale Lei patrocina una causa civile, è socio con una partecipazione di rilievo, di una diversa società di capitali che Le ha proposto di assumere la sua difesa in altri e diversi contenziosi, con la conseguenza che potrebbero ipotizzarsi condizionamenti nello svolgimento dei diversi mandati difensivi. Ed in proposito non rileva la circostanza, da Lei esposta, che la società che Le ha proposto il conferimento di incarichi professionali, sia a sua volta partecipata da altra società di capitali che è già Sua cliente, in quanto l'esistenza di una relazione professionale di clientela, sia pure indiretta, con un determinato soggetto, non vale ad escludere conflitti di interessi nel caso cui tale soggetto partecipi ad altra società di capitali, che sia controparte nell'azione da Lei intentata per conto di altri clienti.
L'intreccio di rapporti da Lei esposto e la difficoltà a verificare in concreto la presenza di interessi contrapposti, potrebbe egualmente consentire l'assunzione del secondo incarico professionale, ma alla condizione che i clienti che Le hanno conferito il primo incarico, siano messi a conoscenza del secondo rapporto professionale ed espressamente consentano alla sua assunzione.