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parere

Avvocato. Assunzione di incarico contro ex clienti.

Il disposto dell’articolo 51 del codice deontologico vieta l’assunzione di un incarico professionale contro l’ex cliente per almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale, con divieto in ogni caso all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale esaurito. Secondo il CNF, con la sentenza del 30 aprile 2012, n.76, la “ratio” dell’art. 51 cdf, che disciplina l’assunzione dell’incarico contro un ex cliente, prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel corso del precedente incarico e deve essere individuata nella tutela dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale.
Sempre, secondo il CNF, con la sentenza 2 marzo 2012, n.37, il canone fissato dell’art. 51 del Codice Deontologico Forense, oltre alle ipotesi di assunzione di incarico contro un ex cliente nel biennio, va comunque applicato laddove si riconosca una palese violazione del principio deontologico affermato, valutando caso per caso e in concreto la sussistenza del conflitto di interessi e quindi dell’illecito.
Il parametro di riferimento oltre il biennio deve essere considerato quello di cui all'articolo 37 del vigente codice deontologico, secondo il quale l'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare la sua attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico, ed inoltre quando l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero infine quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
Pertanto, nella vicenda in esame, l’incarico contro l’ex cliente potrà essere assunto dopo il biennio, solo a condizione che nello svolgimento dell’attività dell’avvocato non vi sia la violazione del segreto sulle informazioni fornite dall’ex cliente, ovvero previa valutazione che la conoscenza degli affari di una parte non possa avvantaggiare ingiustamente l’altro assistito, nonché, infine, che lo svolgimento del precedente mandato non limiti la sua indipendenza nello svolgimento del nuovo incarico.
Infine, il preventivo consenso della controparte ex cliente allo svolgimento dell’attività professionale da parte dell’avvocato costituisce un’esimente qualora il conflitto di interessi non si realizzi effettivamente, perché la norma è diretta a tutelare non solo le parti stesse, ma anche il principio di lealtà e di correttezza della professione, come è stato ritenuto dal questo Consiglio nel parere del 1 settembre 2009 su un tema analogo, spostandosi, in tal caso, la verifica nel concreto svolgimento dell’attività professionale.