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parere

Avvocato. Astensione e testimonianza in procedimento penale

E' stato chiesto se un avvocato, indicato come teste in un procedimento penale a carico di un collega in favore del quale sta prestando la sua attività come domiciliataria in un giudizio civile:
1) ha facoltà di astenersi dal rendere la testimonianza, ex art.200 cpp
2) quali obblighi le derivano verso il collega che imputato che le ha richiesto la domiciliazione;
3) se deve rinunciare a svolgere l’attività di domiciliataria.
Al riguardo, il Consiglio osserva che l’obbligo per l’avvocato di rinunciare al mandato senza poterlo riassumere qualora intenda presentarsi come testimone (art. 58 cdf) opera nel medesimo processo che vede l’avvocato svolgere l’ufficio di difensore, e si fonda sulla necessità di evitare che l’avvocato si trovi contemporaneamente a rivestire la funzione di difensore e quella di testimone nel medesimo processo.
L’obbligo per l’avvocato di astenersi, per quanto possibile, dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto (art. 58 cdf) si fonda sulla necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è tenuto nell’attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale.
Tale norma, invece, non contempla l’ipotesi dell’eventuale testimonianza da rendersi in processo diverso da quello nel quale l’avvocato è difensore, con la conseguenza che essa non rileva ai fini della sussistenza del diritto-dovere del cittadino comune, seppure avvocato, di rendere testimonianza, il quale, naturalmente potrà, comunque, avvalersi del vincolo del segreto professionale, in applicazione di quanto previsto dalla disciplina di riferimento anche in materia di astensione.
Per quanto concerne, invece, i rapporti con il domiciliatario, la disciplina di riferimento, come è noto, è quella del contratto di mandato, con la conseguenza che il mandatario può rinunciare allo svolgimento dell’incarico, fermo restando il disposto di cui all’art.1727 c.c.