Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: attività professionale e voucher

1. Quesito. E’ stato formulato a questo Consiglio il seguente quesito:

Per esigenze familiari un Avvocato avrebbe necessità di effettuare qualche prestazione di lavoro occasionale, di poche ore settimanali, avente ad oggetto l’aiuto alla vendita di un’attività commerciale, usufruendo dello strumento dei voucher rilasciati dall’INPS.

L’Avvocato chiede se vi siano delle incompatibilità con l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati o se possa registrarsi sul sito dell’INPS nella sezione specifica.

2. Norme rilevanti. Sono norme rilevanti ai fini della risposta al quesito:

A.  l’art. 6 “Dovere di evitare incompatibilità” del Codice deontologico forense (“C.d.F.”) e l’art. 18 “Incompatibilità” della L. 31.12.12 n. 247 (Ordinamento forense), nonché l’art 18 della L. 31.12.12 n. 247 (Ordinamento forense)

Stabilisce l’art 6 del c.d.f. che:

“1. L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo.

2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense”.

Stabilisce l’art. 18 della L. 31.12.12 n. 247 che:

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;

b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

Dopo essere stati soppressi nel 2017, i voucher lavoro, o “buoni lavoro”, sono stati nuovamente introdotti nel nostro ordinamento con la legge di bilancio 2023. Oggi i voucher lavoro possono venire utilizzati quali forme di remunerazione di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, ed escludono la necessità di stipulare un normale contratto di lavoro per soggetti, committenti e lavoratori, che intendano assumere impegni di lavoro in modo discontinuo e saltuario. L’utilizzo dei voucher richiede da parte del committente e del lavoratore il rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

L’art. 18 della l. 247/2012 prevede che il mantenimento all’iscrizione all’albo degli avvocati sia incompatibile con “qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente”.

3. Risposta al quesito. Come detto, l’utilizzo dei voucher è diretto a compensare attività di natura saltuaria e occasionale che non richiede, proprio grazie a queste caratteristiche, la stipulazione di un contratto di lavoro o un impegno continuativo.

Né, dalla lettura del quesito, appare evidente che l’attività che l’avvocato andrebbe a svolgere sia contraria al rispetto dei doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense imposti al professionista dall’art. 6 del codice deontologico forense.

Si deve ritenere pertanto che l’attività avente carattere saltuario e occasionale remunerata con il sistema dei voucher sia compatibile con il mantenimento dell’iscrizione all’albo degli avvocati se rispettosa dei criteri indicati dalla legge.

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.