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parere

Avvocato. Avvocato dell’Ufficio Legale dell’ARPAT e compensi

E' stato chiesto un parere sui compensi professionali degli avvocati addetti all’ufficio legale ARPAT.
Il Consiglio dell’Ordine segnala che la questione della natura giuridica degli emolumenti in esame, anche se con specifico riferimento ai dipendenti degli enti locali, è stata oggetto di valutazione da parte della Corte dei Conti, con il parere delle Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 4.10.2011.
Mediante tale pronuncia è stato ritenuto che i compensi derivanti da condanna alle spese della controparte possono essere ritenute escluse dal tetto di cui all’art.9, comma 2 bis, del D.L. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, in base al quale l’ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti osservano che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell’ambito applicativo di tale disciplina sono quelle destinate a remunerare prestazioni professionali, come quelle degli avvocati, che potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica, con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.
Pertanto, in tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo solo in senso figurativo, dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell’amministrazione pubblica.
Tale pronuncia è espressamente riferita ai casi in cui vi è la liquidazione del compenso all’avvocato dipendente dell’ente da parte del giudice, in conseguenza della condanna della controparte.
Con il recente parere della Sezione di controllo della Campania del 21 marzo 2013, n.130, tale orientamento è stato ribadito, specificando che la sua ratio consiste nel carattere di “partita di giro” dei fondi destinati alla corresponsione di tali compensi, considerato che essi si autoalimentano con i frutti dell’attività svolta dai dipendenti, e, di conseguenza , non comportano un effettivo aumento di spesa, posto che le relative somme devono essere acquisite mediante escussione dei soggetti condannati alla loro refusione.
Quest’ultimo parere esclude tali somme anche dal tetto di spesa per le azioni di riduzione delle spese di personale nell’obiettivo del rispetto del patto di stabilità, ai sensi dell’art.1, c.557, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
Pertanto, in considerazione dei principi espressi in tali pronunce, secondo cui i compensi in esame non appaiono rivestire natura propriamente retributiva, deve ritenersi che tali compensi, spettanti agli avvocati dell’ufficio legale interno non siano assimilabili ad emolumenti destinati all’incentivazione del personale, rimanendo, esclusi, pertanto, dalla contrattazione integrativa.
Con espressa avvertenza che quanto sopra illustrato rimane nei limiti del carattere esterno della funzione consultiva svolta dal Consiglio dell’Ordine, i cui pareri non possono inserirsi nell’attività amministrativa dell’ente richiedente, ma sono esclusivamente destinati a fornire elementi di riflessione non vincolanti per l’ente interpellante, il quale conserva la funzione di unico titolare del procedimento amministrativo-contabile, senza esplicazione da parte dell’Ordine di attività interpretativa rispetto alle disposizioni di cui alla contrattazione collettiva di riferimento.