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parere

Avvocato. Cessa il divieto deontologico per l’avvocato di prendere contatti diretti con la controparte in caso di perdita dello jus postulandi da parte del legale avversario.

E’ stato chiesto se quando in un procedimento pendente si verifica la perdita dell’abilitazione al patrocinio da parte del legale avversario praticante avvocato, sia consentito all’avvocato di prendere contatto diretto con la controparte, ancor prima che l’interruzione del processo sia stata dichiarata.
Il Consiglio dell’Ordine ha precisato che secondo l’articolo 27 del vigente Codice Deontologico l’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale, salvi i casi particolari indicati nel comma 1. Inoltre con disposizione di chiusura, la norma prevede, genericamente, la possibilità di prendere contatti diretti con la controparte “per richiedere determinati comportamenti”.
Tanto premesso, essendo indubbia la perdita di jus postulandi da parte del legale avversario e quindi la capacità di questo di rappresentanza, ne consegue che cessa il divieto deontologico per l’avvocato di cui all’articolo 27 di prendere contatti diretti con la controparte, senza nemmeno necessità di avvalersi delle eccezioni di cui al comma 1. Infatti, tale divieto trova la sua ragione nella esigenza di non pregiudicare i diritti dell’ex cliente in assenza di un difensore, ma non ha alcuna giustificazione quando il legale della controparte abbia perduto lo jus postulandi.
In tal caso, essendo cessato il rapporto professionale, non vi sono ragioni per vietare all’avvocato di prendere contatto direttamente con la controparte che si deve presumere essere stata tempestivamente avvertita da parte del proprio ex difensore ed essere stata messa in grado di sostituirlo, senza necessità per l’avvocato di attivarsi per determinare l’interruzione del processo, che è evento processuale irrilevante agli effetti dell’articolo 27 sopra citato.
Nondimeno, talune particolarità della vicenda, quali principalmente il rapporto di stretta parentela tra ex legale avversario e cliente di questo (padre), nonché il già avvenuto inizio di contatti per una definizione transattiva della controversia, giustificano comunicazioni meramente informative e di cortesia, nei confronti dell’ex legale della controparte, in ordine allo svolgimento ulteriore delle trattative.