Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: circa il dovere di rispondere alle comunicazioni dei colleghi

1. Quesito

Viene richiesto al Consiglio dell’Ordine se, e in quale misura, un avvocato sia tenuto a rispondere alle comunicazioni provenienti da un collega, nell’ambito di un rapporto professionale o di una trattativa.

In particolare, si domanda:

• se il dovere di riscontro alle comunicazioni del collega debba ritenersi assoluto, o se possa venir meno in presenza di specifiche scelte o strategie difensive adottate nell’interesse del proprio assistito;

• se, in tali ipotesi, la mancata risposta possa comunque integrare una violazione dei doveri di correttezza, lealtà e colleganza, sanciti dagli artt. 9, 46 e 48 o qualsiasi altra norma del Codice Deontologico Forense;

• se la lentezza, il silenzio o la mancata collaborazione protratti nel tempo, pur in un contesto di trattativa o di procedura stragiudiziale già avviata, possano essere ritenuti comportamenti contrari ai principi di buona fede, di correttezza professionale e di colleganza;

• e, più in generale, fino a che punto un avvocato sia tenuto a mantenere un dialogo professionale con un collega, soprattutto quando ritenga che ogni ulteriore scambio sia privo di utilità o potenzialmente pregiudizievole per la posizione della parte assistita.

2.  Risposta al quesito

L’art. 9 del c.d.f. stabilisce che “L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”. L’art. 12 c.d.f. stabilisce a carico dell’avvocato il dovere di diligenza e l’art. 19 c.d.f. stabilisce che “l’’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà”. Infine l’art. 46 c.d.f. stabilisce che: “nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza”.

Stante quanto sopra si ritiene che, per quanto possibile, l’avvocato sia sempre tenuto a rispondere con prontezza e diligenza alle comunicazioni dei Colleghi quando ciò non comprometta la strategia difensiva e non contrasti con gli interessi del cliente. In ogni caso costituisce condotta contraria ai doveri di buona fede e correttezza l’interrompere senza avviso ogni comunicazione con i colleghi una volta che sia iniziata e in corso una trattativa. Qualora ritenga che la prosecuzione delle negoziazioni sia priva di utilità per il cliente l’avvocato dovrà quindi avvisare il collega di controparte della propria intenzione di interrompere le negoziazioni.

Non può essere prodotta in giudizio, ai sensi dell’art. 48 c.d.f. “la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte”

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.