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Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: circa la compatibilità dell’attività di Avvocato e la presidenza di un’associazione sportiva dilettantistica

1.  Quesito

E’ pervenuta al Consiglio la seguente richiesta di parere: “con la presente vengo a chiedere un parere formale in merito ad un’eventuale incompatibilità tra la professione di Avvocato  iscritta al Foro di Firenze e l’eventuale possibile accettazione della nomina di Presidente di una ASD di un piccolo paese con poco più di 5.000 abitanti (a seguito di elezione).

Non ho riscontrato alcuna disposizione riportante specifiche incompatibilità anche all’art. 18 della Legge  professionale forense (n. 247/12).

Il Presidente di un ASD avrebbe principalmente un ruolo formale di rappresentanza dell’Associazione calcistica locale; la gestione dell’attività anche economica, senza comunque fini di lucro, spetterebbe al Consiglio.

Nello Statuto dell’associazione sportiva dilettantistica  è specificato che si tratta di un’associazione con finalità esclusivamente sportive, che non ha scopo di lucro e non svolge alcuna attività commerciale. Non viene riconosciuta alcuna retribuzione per il ruolo di Consigliere e né di Presidente.

La Società calcistica dilettantistica non svolge alcuna attività commerciale e tra le proprie attribuzioni non vi è svolgimento del commercio o dell’industria.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze (con pareri resi in data 24.4.2013 e in data 7.1.2014) ha risposto a quesiti disponendo che “dal carattere di tassatività delle ipotesi di incompatibilità enunciate dalla disciplina richiamata, consegue che un avvocato può assumere la carica di componente del Comitato Direttivo di un’associazione senza scopo di lucro, non configurandosi situazioni di incompatibilità con l’esercizio della professione forense”.

2.  Risposta al quesito

Sono norme rilevanti ai fini della risposta al quesito:

L’art. 6 “Dovere di evitare incompatibilità” del Codice deontologico forense (“C.d.F.”) e l’art. 18 “Incompatibilità” della L. 31.12.12 n. 247 (Ordinamento forense).

Stabilisce l’art 6 del c.d.f. che:

“       1. L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo.

2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense”.

Stabilisce l’art. 18 della L. 31.12.12 n. 247 che:

“1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;

b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

Qualora l’associazione di cui è Presidente l’avvocato iscritto all’albo non svolga in alcun modo attività commerciale e l’attività dell’avvocato non sia qualificabile in termini di attività professionale a carattere continuativo, si deve ritenere che l’assunzione della carica sia compatibile con il mantenimento dell’iscrizione all’albo degli avvocati.

Ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.