Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: circa la compatibilità fra l’attività di amministratore non esecutivo e la professione di avvocato

Quesito. Un avvocato ha richiesto un parere a questo Consiglio in ordine alla compatibilità fra l’attività di membro del consiglio di amministrazione di un istituto di credito e la professione di avvocato, precisando che trattasi di amministratore non esecutivo e che pertanto il ruolo di consigliere è svolto senza deleghe e senza far parte del comitato esecutivo.

Precisa altresì che verranno percepiti solo gettoni di presenza a fronte di notule per prestazioni professionali.

Norme rilevanti.

Sono norme rilevanti ai fini della risposta al quesito:

A.  l’art. 6 “Dovere di evitare incompatibilità” del Codice deontologico forense (“C.d.F.”) e l’art. 18 “Incompatibilità” della L. 31.12.12 n. 247 (Ordinamento forense), nonché l’art 18 della L. 31.12.12 n. 247 (Ordinamento forense)

Stabilisce l’art 6 del c.d.f. che:

“1. L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo.

2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense”.

Stabilisce l’art. 18 della L. 31.12.12 n. 247 che:

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;

b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

L’attività bancaria è ovviamente attività commerciale.

Non operando la deroga prevista dall’articolo 18, primo comma, lettera c), ultimo periodo è necessario esaminare la tipologia di incarico che l’iscritto intenderebbe ricoprire ovvero, quanto al caso di specie, la carica di “amministratore non esecutivo”.

Ai sensi dell’art. 18 cit. l’incompatibilità sussiste in tutte le ipotesi in cui si possa configurare un potere gestorio in capo all’avvocato, ipotesi che secondo la giurisprudenza, ricorre soltanto qualora risulti che tale carica comporti effettivi poteri di gestione o rappresentanza. Non ricorre invece una situazione di incompatibilità quando il professionista «sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell’attività commerciale attraverso la nomina di un amministratore delegato» (Cass. SS.UU. 37/2007 e, da ultimo, CNF 16 giugno 2020, n. 55: “l’avvocato che ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense laddove tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza e non si limiti esclusivamente all’amministrazione di beni personali o familiari; l’incompatibilità, non ricorre, invece, quando il professionista, anche se presidente del consiglio di amministrazione, viene privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell’attività commerciale”).

Conclusioni

Per i motivi sopra esposti, si ritiene che anche nelle società svolgenti attività di impresa commerciale l’assunzione della carica di amministratore sia compatibile con la professione di avvocato se da statuto o da deliberazione assembleare risulti espressamente che il consigliere è privo di poteri gestori.

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.